Approfondimenti · Giugno 2026
Obblighi di formazione teorica e pratica per l'uso in sicurezza delle gru a ponte ai sensi del d.lgs. 81/2008
Il carroponte (gru a ponte) è un'attrezzatura di lavoro che richiede conoscenze specifiche per essere utilizzata in sicurezza. A differenza di gru mobili, gru a torre, PLE e carrelli elevatori, la gru a ponte non rientra nell'elenco delle attrezzature per cui l'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 prevede una specifica abilitazione — il cosiddetto “patentino” ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008.
Questo, però, non significa che l'operatore possa essere lasciato senza preparazione: il d.lgs. 81/2008 impone comunque al datore di lavoro di garantire una formazione adeguata e specifica, teorica e pratica, prima di affidare l'uso dell'attrezzatura (art. 71, comma 7, e art. 73, commi 1–4). L'operatore deve essere informato, formato e addestrato sull'uso corretto del carroponte, sui rischi connessi e sulle procedure di sicurezza; il datore di lavoro è tenuto a verificarne l'idoneità e a conservarne la documentazione. La mancata formazione espone l'azienda a responsabilità civili e penali e, in caso di infortunio, ne aggrava la posizione.
d.lgs. 81/2008 (artt. 37, 71 c.7, 73) • Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 • D.M. 11/04/2011 • UNI ISO 9926-1
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