Approfondimenti · Ottobre 2026
Manutenzione straordinaria o modifica sostanziale? La guida INAIL 2026 sugli apparecchi di sollevamento fissi
Quindici schede operative, la documentazione da produrre e il ruolo della persona competente, alla luce del Regolamento (UE) 2023/1230
Di cosa si tratta
Nell'ottobre 2026 l'INAIL — Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici — ha pubblicato nella collana Salute e Sicurezza il documento “Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso” (ISBN 979-12-5758-019-3), elaborato insieme al Ministero del Lavoro e ad ANIMA-AISEM.
La guida aggiorna le indicazioni della storica Circolare ISPESL n. 71/1997 alla luce della Direttiva 2006/42/CE e soprattutto del Regolamento (UE) 2023/1230, che all'art. 3, punto 16, introduce per la prima volta in una norma europea la definizione di modifica sostanziale. Si rivolge a verificatori (INAIL, ASL/ARPA, soggetti abilitati), organi di vigilanza, datori di lavoro, manutentori e fabbricanti.
Il campo di applicazione sono gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso: gru a ponte, gru a struttura limitata, gru a cavalletto e monorotaie.
Perché la distinzione è decisiva
| Manutenzione straordinaria | Modifica sostanziale | |
|---|---|---|
| Conformità | La dichiarazione CE originaria resta valida | Chi esegue la modifica è assimilato al fabbricante: nuova valutazione di conformità, nuovo fascicolo tecnico, nuova marcatura CE e nuova dichiarazione |
| Verifiche periodiche | Il verificatore prende atto dell'intervento nel verbale, sulla base della documentazione prodotta; la matricola resta la stessa | L'attrezzatura è considerata nuova: comunicazione di messa in servizio ex novo e nuova matricola INAIL, con cessazione dell'esercizio per quella originaria |
| Chi decide | La classificazione è responsabilità di chi realizza l'intervento. Il verificatore non valuta la natura dell'intervento, ma accerta che la documentazione sia adeguata a giustificarla: se manca, la verifica periodica può essere interrotta | |
Il termine di confronto è sempre ciò che il fabbricante ha previsto all'origine nella propria valutazione dei rischi, desumibile dalle istruzioni. Per questo la guida raccomanda, ove possibile, un confronto preliminare con il fabbricante prima di intervenire.
Le quattro tipologie di intervento secondo il d.lgs. 81/2008
| Tipologia | Riferimento | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Manutenzione | Art. 71, c. 4, p. 2 | Interventi previsti dal fabbricante nelle istruzioni per mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza; da registrare nel registro di controllo |
| Misure di aggiornamento | Art. 71, c. 4, p. 3 | Adeguamenti stabiliti con provvedimento ministeriale per sanare situazioni di pericolo: anche se costruttivi, non sono modifica sostanziale |
| Modifiche | Art. 71, c. 5 | Interventi migliorativi decisi dal datore di lavoro che non incidono su modalità d'uso e prestazioni previste dal fabbricante |
| Modifiche sostanziali | Art. 71, c. 5 — Reg. 2023/1230, art. 3 p. 16 | Alterano modalità d'uso o prestazioni, creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio: configurano una nuova immissione sul mercato |
Tre esempi che la guida indica come modifica sostanziale: la motorizzazione dei movimenti di una gru a bandiera originariamente manuali; l'aggiunta di un'unità di sollevamento non prevista su una gru a ponte o a cavalletto, o la variazione di portata oltre i limiti originari; la sostituzione di bozzelli a rotazione libera con bozzelli a rotazione bloccata.
Le quindici schede operative
Il cuore del documento è una tabella con quindici interventi ricorrenti. Per ciascuno sono indicate le condizioni a cui l'intervento resta manutenzione straordinaria e la documentazione da produrre, distinta tra intervento eseguito dal fabbricante e intervento eseguito da terzi.
| Scheda | Intervento | Esempi |
|---|---|---|
| 1.01 | Variazioni dimensionali | Scartamento, sbraccio, altezza della struttura, masse proprie, contrappesi |
| 1.02 | Installazione di masse addizionali | Lampade, apparecchiature per attrezzature sottogancio |
| 1.03 | Variazione dei parametri funzionali | Portata, momenti, velocità, effetti dinamici |
| 1.04 | Variazioni di geometria, massa o reazioni | Braccio allungato con portata ridotta, colonna accorciata, scartamento aumentato |
| 1.05 | Installazione di componenti di sicurezza | Anticollisione, limitatori di carico, finecorsa, freni supplementari, encoder |
| 1.06 | Sostituzione di componenti di sicurezza con altri differenti | Altra marca, modello o tecnologia (es. fotocellule → radar) |
| 1.07 | Interventi sull'impianto elettrico | Controllo di fase, protezioni termiche e di sovracorrente, messa a terra |
| 1.08 | Installazione di ripari aggiuntivi | Protezioni fisse o interbloccate |
| 1.09 | Passerelle, ballatoi, scale e accessi | Accessi già previsti dal fabbricante (es. una scala in più) |
| 1.10 | Anticaduta per interventi di emergenza | Linee vita e punti di aggancio |
| 1.11 | Sistemi di comando e controllo / equipaggiamento elettrico | Sostituzione apparecchiature, aggiunta di un asse elettrico |
| 1.12 | Sistema di azionamento sostituito con altro equivalente | Stessi parametri funzionali e protezioni |
| 1.13 | Sistema di azionamento sostituito con altro differente | Richiede verifica dello stato tensionale e della compatibilità |
| 1.14 | Alimentazione di accessori di sollevamento e relativi comandi | Magneti, bilancini motorizzati, ventose |
| 1.15 | Bozzelli con rotazione elettrica | Il bozzello è una quasi-macchina: serve la sua dichiarazione CE |
Le condizioni ricorrenti nelle schede sono tre: nessun incremento dello stato tensionale oltre i limiti previsti dal fabbricante; nessuna variazione di geometria che crei interferenze; nessun rischio supplementare sui requisiti essenziali di sicurezza interessati. Per componenti di sicurezza e sistemi di comando si aggiungono l'idoneità allo stato dell'arte, la compatibilità con la macchina e un performance level almeno pari a quello originario. Uno stesso intervento può ricadere in più schede: in tal caso vanno soddisfatte tutte le condizioni.
La documentazione e il ruolo della persona competente
Quando l'intervento è eseguito da un soggetto diverso dal fabbricante, il documento centrale è la relazione tecnica firmata da persona competente, che la guida definisce come un soggetto con esperienza pratica in progettazione, costruzione e manutenzione di apparecchi di sollevamento, anche con riferimento alle norme applicabili. La relazione deve contenere:
- la descrizione e la finalità dell'intervento, con le indicazioni per la corretta esecuzione;
- la verifica dello stato tensionale delle strutture secondo norme di buona tecnica, con attestazione del non superamento dei limiti originari di resistenza, stabilità e deformazione;
- l'estratto della valutazione dei rischi secondo la UNI EN ISO 12100, per i rischi che l'intervento può modificare;
- le prove e verifiche da eseguire a intervento concluso.
A corredo: il rapporto di verifica o collaudo con gli esiti delle prove; la dichiarazione di corretta installazione o lavoro eseguito a regola d'arte, di cui l'Appendice 2 fornisce un modello; gli schemi elettrici aggiornati ove pertinente; la documentazione dei componenti inseriti; l'annotazione nel registro di controllo con descrizione, esito dei test, data e firma. Se interviene il fabbricante, la relazione è sostituita da una dichiarazione di idoneità che attesta che l'intervento non fa decadere la dichiarazione CE originaria.
Il datore di lavoro resta responsabile della scelta dei soggetti incaricati e deve accertarne le competenze.
Lo spostamento di una gru installata permanentemente
Il Regolamento 2023/1230 richiede che, per le macchine di sollevamento installate in modo permanente, la dichiarazione UE indichi il luogo di installazione. Lo spostamento non è però di per sé una modifica sostanziale: se eseguito secondo le istruzioni del fabbricante non serve nuova marcatura, ed è sufficiente che l'installatore espliciti il nuovo luogo nella dichiarazione di straordinaria manutenzione e di corretta installazione/idoneità all'impiego.
Le vie di corsa
L'Appendice 1 affronta un tema spesso trascurato. Le vie di corsa possono essere parte dell'edificio, appoggiate o collegate a un edificio preesistente, oppure autoportanti. La loro idoneità va riverificata a ogni modifica della configurazione — un nuovo carroponte sulle stesse vie, una portata maggiorata — su tre fronti: resistenza di progetto (incluse le azioni sismiche ove previste), geometria e allineamento, stato di conservazione.
I soggetti coinvolti sono quattro: il fabbricante della gru fornisce azioni alle ruote e tolleranze di posa; il costruttore delle vie di corsa o dell'edificio ne dichiara i limiti d'uso; l'installatore verifica l'idoneità rispetto alle specifiche della macchina; il datore di lavoro deve produrre evidenza dell'idoneità strutturale del luogo di installazione. La Direttiva Macchine non si applica alle vie di corsa, salvo che siano parte integrante della macchina (strutture autoportanti); la UNI EN 1090 e la DOP sono legittime solo se la via di corsa è un elemento strutturale dell'opera edile.
Cosa significa per le aziende
- Classificare prima di intervenire, usando le schede e, quando possibile, sentendo il fabbricante: scoprire a posteriori che l'intervento era una modifica sostanziale significa dover ricertificare la macchina;
- affidare la relazione tecnica a una persona competente: è il documento che il verificatore legge per primo;
- non sottovalutare gli interventi “piccoli”: anche l'aggiunta di lampade, di una passerella o di una linea vita rientra nelle schede e richiede relazione e registrazione;
- tenere aggiornato il registro di controllo: è il documento che ricostruisce la storia dell'attrezzatura e dimostra l'assolvimento degli obblighi;
- documentare l'idoneità delle vie di corsa, soprattutto quando si installa un nuovo carroponte o se ne aumenta la portata.
Come affianchiamo le aziende
Stefano Luise Engineering S.r.l. opera come persona competente ai sensi della guida: redige la relazione tecnica dell'intervento con verifica dello stato tensionale (anche con analisi FEM), estratto della valutazione dei rischi, piano delle prove e dichiarazione di corretta installazione; verifica l'idoneità delle vie di corsa; inquadra i casi di modifica sostanziale secondo il Regolamento 2023/1230; assiste il datore di lavoro durante la verifica periodica dell'apparecchio.
Riferimenti normativi
INAIL, Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso, ottobre 2026 • d.lgs. 81/2008 (art. 71) • Regolamento (UE) 2023/1230 (art. 3 p. 16, All. V) • Direttiva 2006/42/CE e Guida applicativa • DPR 459/96 e Circolare ISPESL 71/1997 • D.M. 11/04/2011 • UNI EN ISO 12100 • Regolamento (UE) 2024/3110
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