Approfondimenti · Agosto 2026
Il quadro degli adempimenti previsti dal D.M. 329/2004 per la riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione
La messa in servizio e l'utilizzo delle attrezzature a pressione sono disciplinati principalmente dal D.M. 1° dicembre 2004, n. 329 (Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione), che si applica alle attrezzature e agli insiemi rientranti nel campo della direttiva PED — Pressure Equipment Directive (attualmente 2014/68/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 26 gennaio 2010, n. 15, già d.lgs. 93/2000). A questo si affianca il d.lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro l'obbligo generale di mantenere le attrezzature di lavoro in stato di conformità e di sottoporle a verifiche periodiche.
L'art. 10 del D.M. 329/2004 definisce le verifiche di riqualificazione periodica, articolate in due tipologie distinte, con periodicità stabilite dalle tabelle degli Allegati A e B in funzione della categoria dell'attrezzatura (secondo la classificazione PED) e del gruppo di fluido contenuto:
| Verifica | Riferimento | Contenuto | Periodicità indicativa |
|---|---|---|---|
| Verifica di integrità | Art. 12, D.M. 329/2004 | Esame visivo esterno e, ove possibile, interno delle membrature; controlli spessimetrici; eventuale prova di pressione | 10 anni |
| Verifica di funzionamento | Art. 13, D.M. 329/2004 | Verifica delle condizioni di effettivo utilizzo e della funzionalità degli accessori di sicurezza (valvole, dispositivi di controllo) | Variabile: tipicamente 2 anni per i recipienti, inferiore per i generatori di vapore |
Le periodicità esatte dipendono dalla categoria dell'attrezzatura e dal gruppo di fluido (Allegati A e B del D.M. 329/2004) e vanno verificate caso per caso sulla base della documentazione tecnica e della classificazione dell'attrezzatura.
Trascorsi dieci anni dalla messa in servizio (o dall'ultima verifica di integrità), l'attrezzatura deve essere sottoposta a un controllo più approfondito rispetto alla verifica di funzionamento: esame visivo delle superfici accessibili, controlli spessimetrici per accertare l'assenza di riduzioni di spessore significative dovute a corrosione o usura, ed eventuali controlli non distruttivi supplementari in presenza di indizi di danneggiamento. Per le camere non ispezionabili internamente, il decreto prevede in alternativa una prova di pressione. L'esito della verifica condiziona la possibilità di proseguire l'esercizio dell'attrezzatura, eventualmente con prescrizioni o limitazioni.
Stefano Luise Engineering S.r.l. supporta i costruttori e gli utilizzatori di attrezzature in pressione nella verifica di spessori e nel calcolo di serbatoi e recipienti, nella conformità alle direttive PED e nella gestione delle pratiche di denuncia CIVA, coordinando gli adempimenti fino alla programmazione delle verifiche periodiche.
D.M. 1° dicembre 2004, n. 329 (artt. 10, 12, 13) • Direttiva PED 2014/68/UE • d.lgs. 26/01/2010 n. 15 • d.lgs. 81/2008
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